Quesito n.1: ALLEVAMENTI INTENSIVI
" Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di allevamento" e "nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali"?
Quesito n.2: CACCIA
"Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di caccia" e "nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali?
Quesito n.3: ART. 842
«Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e"; primo comma "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'"?».
Quesito n. 4: MANIFESTAZIONI STORICHE, ATTIVITA' CIRCENSE, GIARDINI ZOOLOGICI
«Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di attivita' circense", "di giardini zoologici", "alle manifestazioni storiche e culturali" e "nonche'
dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».
Quesito n. 5: SPERIMENTAZIONE ANIMALE
«Volete voi che sia abrogato l'art. 19 ter "Leggi speciali in materia di animali" delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente alle seguenti parole: "di sperimentazione scientifica sugli stessi" e "nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali"?».
Tutti annunciati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 148 del 26.06.2024
La scadenza della raccolta firme sarà il 16.09.2024 compreso.
Per i cittadini sarà possibile sottoscrivere i referendum abrogativi presso l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune nei seguenti giorni:
- da lunedì a giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00; dalle 14.00 alle 16.30
- il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.