Nuovo DPCM. Sostituisce il precedente: valido dal 26 ottobre al 24 novembre

25 Ottobre 2020
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E' stato firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri un nuovo DPCM che le cui disposizioni si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Tre le principali differenze e novità rispetto al DPCM del 18 ottobre:

LA SOMMINISTRAZONECIBO E BEVANDE CHIUDE ALLE 18 E NON ALLE 23

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) durante la settimana resteranno aperte dalle 5 fino alle 18, tutti giorni della settimana. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

IMPIANTI SCIISTICI APERTI SOLO AI PROFESSIONISTI O SU DELEGA REGIONALE

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, ma possono essere utilizzati da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni". Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

CHIUSURA PALESTRE, PISCINE, TEATRI, CINEMA

Chiudono tutte le attività di palestre, piscine, impianti nei comprensori sciistici, centri natatori, centri benessere, centri termali, "fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi". Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

STOP ALLO SPORT NON PROFESSIONISTICO. NIENTE PUBBLICO ALLE COMPETIZIONI CONSENTITE

A differenza del decreto precedente, sono sospeti tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Decade dunque anche il limite di spettatori in stadi e palazzetti: ogni evento sportivo professionistico potrà avvenire soltanto senza pubblico. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

CHIUSE LE SALE BINGO E I PARCHI DIVERTIMENTI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Come anche quelle dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

VISITE IN RSA SOLO SU CASI INDICATI DALLE DIREZIONI SANITARIE

l'accesso di parenti e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
 
RACCOMANDAZIONE DI EVITARE SPOSTAMENTI SUPERFLUI

Il decreto raccomanda fortemente di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

INTEGRAZIONE CON DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA
 

Ad integrazione del DPCM, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune disposizioni, tra cui le principali sono:


LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

In Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.


LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.


DIVIETO CONSUMO DI ALCOLICI IN LUOGHI PUBBLICI

Il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico è sempre vietato.